Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese
Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
Ente Parco Nazionale dell’Asinara
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
Ente Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
Ente Parco Nazionale del Circeo
Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
Ente Parco Nazionale del Gargano Ente – Parco Nazionale del Gran Paradiso
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco Nazionale della Majella
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Ente Parco Nazionale del Pollino
Ente Parco Nazionale della Sila
Ente Parco Nazionale dello Stelvio
Ente Parco Nazionale della Val Grande
Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Per i sopra elencati Enti con riferimento all’attuazione dell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’art. 26, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 –, recanti norme di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali partecipate dalla Stato anche in forma associata, attraverso l’emanazione dei regolamenti in delegificazione, – è stata rilevata l’impraticabilità della trasformazione in soggetti di diritto privato o la soppressione e messa in liquidazione poiché è stata espressamente esclusa per le amministrazioni che svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.
La norma di riferimento è rappresentata dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. che all’articolo 1 prevede le finalità per cui i Parchi nazionali sono stati istituiti.
L’art. 9 precisa che l’Ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente.
Organi di gestione degli Enti parco nazionali
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” ha modificato principalmente le disposizioni della legge 394/1991 disciplinanti la composizione degli organi collegiali: Consiglio Direttivo e Giunta esecutiva degli enti parco nazionali.
In particolare, l’art. 1 “Riordino degli enti parco” del richiamato D.P.R. ha previsto la riduzione dei componenti del Consiglio Direttivo da dodici ad otto componenti e dei componenti della Giunta esecutiva da cinque a tre.
Il successivo art. 4 “Norme transitorie”, al comma 1, ha disposto un termine di novanta giorni, decorrente dall’entrata in vigore del Regolamento, per l’adeguamento degli Statuti, da parte degli Enti Parco Nazionali, a quanto previsto dal precedente art. 1.
Al secondo comma del richiamato art. 4 ha disposto che entro trenta giorni dall’adeguamento degli statuti, debbano intervenire ad opera dei soggetti aventi titolo le designazioni dei componenti dei nuovi organi collegiali degli Enti Parco.
Per i Parchi Nazionali dello Stelvio e del Gran Paradiso, il Regolamento di riordino dispone una diversa procedura che prevede la preventiva intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
Per i dati relativi alla situazione degli organi Enti Parco, nelle more della prevista ricostituzione dei Consigli Direttivi, si rimanda alla scheda allegata
Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 recante “Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
Gestione finanziaria
L’ordinamento finanziario e contabile degli enti parco nazionali è regolato dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Regolamento.
L’attività relativa alla verifica degli atti di bilancio, deliberati dagli Organi di vertice degli Enti Parco e corredati dei pareri della Comunità del Parco e del Collegio dei Revisori dei Conti, si attua, nell’osservanza delle richiamate disposizioni normative, attraverso l’approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per quanto riguarda i dati relativi ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi da pubblicarsi ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs n. 33/2013 si rimanda al documento in allegato “risultati bilancio triennio 2010-2012”.
Contributi dello Stato
L’art. 16, comma 1, della legge 394/1991 prevede tra le entrate dell’ente parco, i contributi ordinari e straordinari dello Stato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato ed il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Per i dati relativi al decreto di riparto per l’anno 2012 si rimanda al documento allegato “Decreto interministeriale riparto fondi ex cap. 1551 per l’anno 2012”
Per l’impiego prioritario delle suddette risorse assegnate agli Enti Parco, nel 2012 è stata emanata una Direttiva generale di indirizzo ai medesimi Enti quale atto di programmazione che, a partire dalla Strategia nazionale della biodiversità e dai target di cui alla COP 2011 CBD, insieme alle attività già svolte per la valorizzazione delle risorse naturali degli Enti Parco nell’ambito della cosiddetta “contabilità ambientale”, ha fissato una linea d’intervento diretta alla realizzazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità, ma al contempo alla misurazione dei suoi effetti, determinando così un vincolo di destinazione prioritaria rispetto ai fondi per interventi assegnati a valere sulle risorse presenti al capitolo 1551
Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione del MATTM – anno 2013
Dall’esercizio finanziario 2011, è stato applicato il nuovo sistema di finanziamento degli Enti Parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie, ciò in quanto le stesse sulla base della previsione di cui all’art. 11, della legge 31.12.2009, n. 196 sono state espunte dalla ex Tabella C e, ai sensi dell’art. 52, comma 1, della medesima norma, sono state determinate dalla legge di bilancio con l’introduzione, nello stato di previsione di questa Amministrazione, del nuovo capitolo 1552 recante “spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi”. Pertanto, sono stati elaborati i dati relativi a detta tipologia di spesa forniti dagli Enti Parco e dalle Riserve Naturali Statali e sono stati assegnati i relativi fondi comprensivi delle specifiche risorse finanziarie destinate a singoli enti parco da norme speciali.
Per i dati relativi al finanziamento delle spese obbligatorie si rimanda ai documenti allegati:
“Decreto direttoriale fondi spese obbligatorie anno 2012”
“Decreto direttoriale fondi spese obbligatorie anno 2013”
Altre informazioni sono reperibili seguendo il seguente percorso: Natura, Aree Naturali Protette, Elenco enti parco, singolo ente, sito ente parco